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Sez. 1, Sentenza n. 3104 del 02/10/1975 (Rv. 377208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA DI PARTI - CONSEGNA DI COPIA UNICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA DI PARTI - CONSEGNA DI COPIA UNICA - CONDIZIONI.*

L'Obbligo di notificare gli Atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste quando una persona stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in altra veste (nella specie, quale socio di una societa); in tale ipotesi, e sufficiente la notificazione dell'atto in unica copia. (V 1388/73, mass n 364053; 1390/72, mass n 357972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)