Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 06/05/1972 (Rv. 357972 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ALLA PERSONA FISICA IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA PERSONA - CONSEGNA D'UNA SOLA COPIA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ALLA PERSONA FISICA IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA PERSONA - CONSEGNA D'UNA SOLA COPIA - SUFFICIENZA.*
Quando una persona fisica sta in giudizio in nome proprio e quale rappresentante di altra persona e sufficiente che la notificazione dell' atto di impugnazione sia ad essa eseguita mediante consegna di una sola copia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)