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Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 06/05/1972 (Rv. 357972 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ALLA PERSONA FISICA IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA PERSONA - CONSEGNA D'UNA SOLA COPIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357972-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ALLA PERSONA FISICA IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA PERSONA - CONSEGNA D'UNA SOLA COPIA - SUFFICIENZA.*

Quando una persona fisica sta in giudizio in nome proprio e quale rappresentante di altra persona e sufficiente che la notificazione dell' atto di impugnazione sia ad essa eseguita mediante consegna di una sola copia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)