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Sez. 5, Sentenza n. 5868 del 04/04/1979 Ud. (dep. 26/06/1979) Rv. 142350 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142350-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La riunione di procedimenti rientra nei poteri discrezionali affidati al giudice di merito, che non ha l'Obbligo di motivare il rigetto, salvo che la riunione sia richiesta ai fini della applicazione delle norme sulla continuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)