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Sez. 5, Sentenza n. 6933 del 16/02/1981 Ud. (dep. 15/07/1981) Rv. 149759 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIUNIONE NON RICHIESTA AI FINI DELLA CONTINUAZIONE - INSUSSISTENZA DI OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - RIGETTO DELL'ISTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149759-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIUNIONE NON RICHIESTA AI FINI DELLA CONTINUAZIONE - INSUSSISTENZA DI OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - RIGETTO DELL'ISTANZA - ESCLUSIONE.*

Se l'istanza di riunione di procedimenti non tende all'applicazione delle norme sulla continuazione il provvedimento di rigetto della istanza o l'omissione di specifico provvedimento non è impugnabile, trattandosi di potere meramente discrezionale, e quindi insindacabile, del giudice di merito. (Conf. Mass. N. 142350).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)