Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 12/03/2004 (Rv. 571053 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Art. 244 cod. proc. civ. - Principi della concentrazione e dell'unicità della prova - Portata.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE
In tema di prova testimoniale, in forza dei principi di unicità e concentrazione posti dall'art. 244 cod. proc. civ., costituenti fondamentale garanzia di regolarità del contraddittorio, è necessario che le contrapposte prove testimoniali inerenti allo stesso oggetto siano state dedotte ed ammesse prima dell'assunzione del mezzo istruttorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)