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Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 12/03/2004 (Rv. 571053 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Art. 244 cod. proc. civ. - Principi della concentrazione e dell'unicità della prova - Portata.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571053-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE

In tema di prova testimoniale, in forza dei principi di unicità e concentrazione posti dall'art. 244 cod. proc. civ., costituenti fondamentale garanzia di regolarità del contraddittorio, è necessario che le contrapposte prove testimoniali inerenti allo stesso oggetto siano state dedotte ed ammesse prima dell'assunzione del mezzo istruttorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)