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Sez. 1, Sentenza n. 12136 del 28/09/2001 (Rv. 549452 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA | Dedotta in appello avverso prova diretta, già dedotta e non ammessa in primo grado, ammessa dal giudice d'appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549452-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA

Alla stregua del principio di concentrazione e unicità della prova, deve ritenersi tardiva, e perciò inammissibile, la prova contraria dedotta in appello per confutare la prova diretta che, già dedotta in primo grado e non ammessa, sia stata poi ammessa dal giudice del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)