Sez. 2, Sentenza n. 1202 del 24/04/1971 (Rv. 351357 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - DIFFERENZA DALL'EXTRAPETIZIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - DIFFERENZA DALL'EXTRAPETIZIONE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Sorge un problema di extrapetizione quando si tratti di accertare se il giudice abbia pronunziato su cosa diversa ovvero maggiore di quella domandata. Sussiste, invece, un problema di interpretazione della domanda quando si deve stabilire se una determinata richiesta sia stata esplicitamente o implicitamente proposta. In questa seconda ipotesi il giudizio espresso dal giudice di merito, risolvendosi in un mero apprezzamento di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita, purche adeguatamente motivato ed immune da incongruenze logiche o giuridiche. (V 3481'69, mass n 343610' 3967'68, mass n 337520).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)