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Sez. 1, Sentenza n. 17444 del 22/08/2011 (Rv. 619090 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione usurpativa - Atto autorizzatorio del privato ad "usufruire" del bene da parte della stessa P.A. - Causa di esclusione dell'illecito - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619090-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora l'occupazione sia qualificabile come usurpativa, avendo la P.A. occupato un terreno senza dichiarazione di pubblica utilità, l'atto con cui il privato autorizzi la P.A. ad "usufruire" dell'area - nella specie, come piazzola di manovra per gli autobus del servizio pubblico - non vale ad escludere che l'attività di trasformazione compiuta possa essere considerata come un fatto illecito, fonte di obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)