Sez. L, Sentenza n. 12673 del 27/11/1992 (Rv. 479740 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi | Per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione - Computabilità ai fini della rivalutazione dei contributi relativi ai periodi di lavoro agricolo anteriori all'1 gennaio 1984 per la pensione di anzianità - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, la rivalutazione, prevista dai commi 12 e 12 bis dell'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) dei contributi versati o accreditati per i periodi di lavoro agricolo anteriori al 1 gennaio 1984 deve essere operata escludendo dal calcolo, in base al principio generale desumibile dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (che impone di far riferimento alla contribuzione effettiva) la contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, che secondo il disposto del comma nono dello stesso art. 7 cit. non può essere compresa nel computo delle 5460 giornate utili per il requisito minimo contributivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)