Sez. 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015 (Rv. 637678 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Espropriazione - Revoca della dichiarazione di pubblica utilità - Accordo sull'indennità - Inefficacia - Conseguenze - Obbligo alle restituzioni - Natura dell'obbligazione - Ripetizione d'indebito - Interessi legali - Decorrenza - Dalla data della domanda giudiziale - Esclusione - Dalla data della costituzione in mora.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
In presenza di un accordo amichevole sull'indennità di esproprio, seguito dal pagamento dell'indennità concordata, nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia revocata per ragioni di pubblico interesse, il pagamento dell'indennità e la protrazione del possesso del bene da parte dell'Amministrazione che lo ha occupato d'urgenza risultano privi di causa ed entrambe le parti sono obbligate alle restituzioni, in applicazione delle regole sulla ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2033 c.c.; in particolare, qualora il privato non intenda rientrare in possesso del bene, l'Amministrazione può liberarsi formulando offerta di restituzione in applicazione della disciplina sulla "mora credendi" e, dal canto suo, il privato è tenuto a corrispondere anche gli interessi maturati sull'indennità anticipatagli dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta formale di restituzione, intendendosi la "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219, comma 1, c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)