diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 14886 del 25/06/2009 (Rv. 608612 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Dichiarazione di pubblica utilità - Revoca per sopravvenute ragioni di merito - Conseguenze - Occupazione del fondo - Cessazione - Accordo per la determinazione dell'indennità di esproprio - Risoluzione - Reciproche obbligazioni restitutorie - Insorgenza - Disciplina applicabile - Individuazione.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608612-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

La revoca della dichiarazione di pubblica utilità per sopravvenute ragioni di merito, spiegando efficacia preclusiva della conclusione del procedimento espropriativo e costituendo condizione risolutiva dell'accordo intervenuto tra il privato e l'Amministrazione espropriante per la determinazione dell'indennità di esproprio, fa sorgere reciproche obbligazioni di restituzione riguardo, rispettivamente, al fondo oggetto di occupazione ed alla somma ricevuta in forza del predetto accordo. Avendo, tuttavia, tale revoca effetto "ex nunc", l'occupazione assume carattere di illegittimità solo a partire da tale momento, con la conseguenza che l'Amministrazione può liberarsi formulando offerta di restituzione dell'immobile, idonea a costituire in mora il proprietario creditore, mentre, quanto alla somma ricevuta a titolo di anticipazione dell'indennità di esproprio, valgono le regole della ripetizione di indebito oggettivo, essendo l'art. 2033 cod. civ. applicabile anche nel caso di sopravvenienza della causa che renda indebito il pagamento, sicchè, dovendosi presumere la buona fede dell'"accipiens", gli interessi decorrono dal giorno della domanda e non da quello dell'eventuale, precedente, costituzione in mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)