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Sez. 3, Sentenza n. 5520 del 29/02/2008 (Rv. 602168 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE | Obbligazioni pecuniarie - Interessi "ex" art. 2033 cod. civ. dovuti dall'"accipiens" in buona fede - Decorrenza - Individuazione - Dalla proposizione del ricorso amministrativo, se costituente condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria - Dalla domanda giudiziale avente ad oggetto le somme indebitamente pagate e gli interessi su di esse maturati, negli altri casi - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602168-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE

Al di fuori delle ipotesi tassative - previste da disposizioni, come l'art. 443 cod. proc. civ., non suscettibili di interpretazione estensiva - in cui la legge prevede il previo esperimento di una procedura amministrativa quale condizione di proponibilità dell'azione di ripetizione e nelle quali gli interessi legali decorrono dal momento della proposizione della domanda amministrativa, il diritto alla restituzione di somme indebitamente pagate, anche nel caso in cui la fonte del pagamento sia un provvedimento amministrativo illegittimo, è un diritto soggettivo perfetto, il cui esercizio non è subordinato al preventivo accertamento di tale illegittimità da parte del giudice amministrativo, né all'emanazione e al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento stesso. Ne consegue che, mancando una disposizione di legge che espressamente preveda uno dei detti fatti come condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria civile, la domanda di ripetizione può essere proposta prima, in concomitanza o immediatamente dopo la presentazione del ricorso al TAR e il giudice ordinario, in caso di presentazione di tale ricorso, può sospendere il processo ex art. 295 cod. proc. civ. ovvero decidere la causa disapplicando il provvedimento di cui ritenga incidentalmente l'illegittimità; in tale ipotesi gli interessi legali sono dovuti dall'"accipiens" in buona fede dal momento della domanda, da intendersi come domanda giudiziale avente specificamente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente pagate e la corresponsione degli interessi su di esse maturati, e non dal momento in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)