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Sez. 6, Sentenza n. 17683 del 04/04/2025 Cc. (dep. 09/05/2025) Rv. 288053-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Verifica della persistenza della pericolosità sociale dopo la cessazione dello stato detentivo - Poteri del tribunale - Inquadramento dell'interessato in una categoria di pericolosità diversa da quella indicata nel decreto impositivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288053-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misura di prevenzione, il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione alla misura della sorveglianza speciale ovvero di revocarla, dopo la cessazione dello stato di detenzione, a seconda dell'esito del dovuto accertamento sulla persistenza della pericolosità sociale, ma non consente di modificare la misura originariamente disposta inquadrando l'interessato in una categoria di pericolosità diversa da quella indicata nel decreto impositivo.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)