Sez. 3, Sentenza n. 8787 del 26/10/1994 (Rv. 488259 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Domanda di risarcimento formulata in modo ampio e generico - Danno biologico - Sua liquidazione anche in assenza di più specifica indicazione - Possibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno emergente, del danno alla capacità di guadagno, del danno sulla vita di relazione, del danno estetico e morale e di quant'altro per legge possa essere comunque attinente alla fattispecie anche se dovesse mancare una specifica domanda esprime la volontà della parte di riferirsi ad ogni possibile voce di danno patrimoniale e non patrimoniale e comprende, quindi, il danno biologico anche in assenza di più specifica indicazione, specialmente se tale domanda è stata proposta quando la giurisprudenza della Cassazione non aveva ancora individuato la categoria del danno cosiddetto biologico, inteso come menomazione dell'integrità fisico-psichica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore umano in tutta la sua concreta dimensione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)