Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 20/08/1984 (Rv. 436568 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO - NOZIONE - RISARCIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO - NOZIONE - RISARCIBILITÀ.*
L'art. 2043 cod. civ., imponendo il risarcimento del danno ingiusto senza alcuna altra qualificazione, ha riguardo ad un genus caratterizzato dall'ingiustizia di esso e del quale - accanto alle tradizionali categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale - costituisce una specie il danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi Rilevanza, non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. (V 3675/81, mass n 414308).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)