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Sez. 3, Sentenza n. 3403 del 09/05/1988 (Rv. 458772 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - SPECIFICAZIONE IN PRIMO GRADO DELLE VARIE VOCI COSTITUTIVE DEL DANNO - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DEL COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458772-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - SPECIFICAZIONE IN PRIMO GRADO DELLE VARIE VOCI COSTITUTIVE DEL DANNO - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DEL COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO - INAMMISSIBILITÀ.*

Ancorché la generica richiesta di risarcimento comprenda ogni profilo di danno in quanto diretta all'integrale ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato, ove in Sede di precisazione delle conclusioni di primo grado l'originaria domanda venga specificata con l'indicazione delle singole voci di danno - e gli importi corrispondenti - ma senza menzionare il cosiddetto danno biologico, la relativa richiesta di risarcimento non può essere formulata per la prima volta in appello, ostandovi il tassativo disposto dell'art. 345 cod. proc. civ.. (V 3025/85, mass n 440736; (V 4007/78, mass n 393608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)