diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3161 del 24/05/1985 (Rv. 440851 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO DI INIZIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440851-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO DI INIZIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

In materia di controversie di lavoro la Competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ. è radicata - sulla base del contenuto della domanda - nel luogo in cui è sorto il rapporto per essere stato ivi stipulato il contratto di lavoro e non già in quello in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa, la quale però - ove nel ricorso manchi la specifica allegazione del luogo in cui è stato stipulato il contratto - può essere valutata come fatto concludente indicativo dell'insorgenza del rapporto. (V 7005/83, mass n 431645; (V 6025/83, mass n 430829; (V 3917/83, mass n 428842; (V 3279/83, mass n 428172; (V 3740/82, mass n 421699).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)