Sez. L, Sentenza n. 7005 del 23/11/1983 (Rv. 431645 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - "LUOGO IN CUI È SORTO IL RAPPORTO" - NOZIONE - PROVA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - "LUOGO IN CUI È SORTO IL RAPPORTO" - NOZIONE - PROVA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in controversia di lavoro, per "luogo in cui è sorto il rapporto", a norma dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., deve intendersi quello della stipulazione del contratto, e non già quello, del tutto irrilevante ai fini indicati, nel quale abbia avuto inizio la prestazione lavorativa. Incombe all'attore, che si richiami al forum contractus (concorrente a sua scelta, ai sensi della disposizione citata, con il foro dell'azienda o della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale lo stesso prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto), l'Onere di dimostrare la sussistenza degli elementi di fatto integranti la fattispecie legale invocata. (V 7070/82, mass n 424742, sulla prima parte; (V 3647/79, mass n 400064, sulla seconda parte; (Conf 3917/83, mass n 428842, sulla prima parte; (Conf 3279/83, mass n 428172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)