Sez. L, Sentenza n. 3279 del 13/05/1983 (Rv. 428172 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO IN CUI È SORTO IL RAPPORTO - NOZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO IN CUI È SORTO IL RAPPORTO - NOZIONE.*
Al fine della Determinazione della Competenza per territorio ai sensi dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo fissato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 sul nuovo processo del lavoro, per luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, previsto in alternativa al luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza, deve intendersi quello della stipulazione del contratto, non quello nel quale abbia avuto inizio la prestazione lavorativa e cioè l'esecuzione del contratto stesso. L'Onere di dimostrare che il foro prescelto corrisponde ad uno dei criteri di collegamento indicati da detta norma spetta all'attore. (Conf 328/79, mass n 396415 sulla prima parte; (Conf 2319/75, mass n 376166 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)