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Sez. U, Sentenza n. 5516 del 07/06/1994 (Rv. 486918 - 01)

Acque - Acque pubbliche - Derivazioni e utilizzazioni (utenze) - Concessione - Domanda | Ammissione ad istruttoria in via eccezionale - Impugnazione da parte di altro aspirante - Proponibilità- Motivazione del provvedimento - Contenuto - Concorrenza di una sola domanda - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486918-01

Acque - Acque pubbliche - Derivazioni e utilizzazioni (utenze) - Concessione - Domanda

In tema di concessioni per la derivazione di acque pubbliche, il provvedimento di ammissione, ex art. 10 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175, ad istruttoria in via eccezionale della relativa domanda è suscettibile di impugnazione da parte di altro aspirante, che può subire la conseguenza negativa del ritardo nell'accoglimento della propria domanda, e deve essere motivato con riguardo alla sussistenza delle prevalenti ragioni di pubblico interesse che lo giustificano, anche quando sia una soltanto la domanda concorrente con quella ammessa al suddetto esame prioritario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)