diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 25897 del 29/10/2008 (Rv. 605110 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA | Domanda di concessione per la derivazione di acque pubbliche - Incompatibilità con quelle preesistenti - Ammissione ad istruttoria in via eccezionale "ex" art. 10 del r.d. n. 1775 del 1933 - Comunicazione dell'avvio del sub-procedimento ai titolari delle domande preesistenti - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605110-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA

La domanda di concessione per la derivazione di acque pubbliche incompatibile con quelle preesistenti, che l'art. 10 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 consente in via eccezionale possa essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre già proposte, dà luogo ad una nuova fase del tutto autonoma dalla precedente, tale da incidere sulla situazione giuridica di coloro che avevano presentato le suddette preesistenti domande, con la conseguenza che sussiste l'obbligo per l'Autorità procedente di dare loro comunicazione dell'avvio del relativo sub-procedimento, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)