Sez. U, Sentenza n. 19512 del 14/09/2010 (Rv. 614678 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO | Ricorso avverso la concessione di derivazione - Proposizione successiva al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Tardività - Escussione - Fondamento.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
In tema di concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, l'art. 10 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, prevede una preclusione procedimentale per la presentazione di domande di concessione in un momento successivo alla conclusione dell'istruttoria su altre domande incompatibili, ma non fissa specifici termini di decadenza per l'impugnazione del provvedimento negativo, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti in generale per l'impugnazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti sfavorevoli, né richiede l'immediata impugnazione del parere negativo del Consiglio dei lavori pubblici che, non essendo immediatamente lesivo, va impugnato insieme con il provvedimento negativo. È pertanto ammissibile e non tardivo il ricorso avverso una concessione di derivazione ancorchè proposta dopo l'emissione del parere sulla domanda di derivazione da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)