Sez. 3, Sentenza n. 5501 del 06/11/2008 Cc. (dep. 09/02/2009) Rv. 242469 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparizione davanti all'Autorità di polizia - Convalida del giudice - Annullamento per vizio di motivazione - Persistente eseguibilità ed esecutività del provvedimento questorile - Sussistenza.
SPORT
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non determina l'inefficacia di quest'ultimo, che resta eseguibile ed esecutivo se tempestivamente convalidato.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)