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Sez. 1, Sentenza n. 2391 del 23/04/1981 (Rv. 413150 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413150-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO - AMMISSIBILITA.*

Pure nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina introdotta dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, trova applicazione il principio generale della formazione del giudicato interno, per mancata impugnazione, con conseguente preclusione, rilevabile anche d'ufficio ed in Sede di ricorso per Cassazione, della riforma o dell'annullamento della statuizione coperta dal giudicato medesimo. (V 5650/79, mass n 402248).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)