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Sez. 1, Sentenza n. 5650 del 29/10/1979 (Rv. 402248 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LIMITI - COMPATIBILITA - NECESSITA - PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402248-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LIMITI - COMPATIBILITA - NECESSITA - PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO - APPLICABILITA.*

Nel procedimento davanti alle commissioni tributarie sono applicabili, purche non incompatibili con il sistema suo proprio, le norme che regolano il processo civile, con l'osservanza, in ogni caso, dei principi fondamentali di questo, tra i quali va annoverato quello della preclusione derivante dal giudicato. (Conf 564/74, mass n 368338).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)