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Sez. 1, Sentenza n. 4764 del 13/07/1983 (Rv. 429650 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA DEL GIUDICATO INTERNO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429650-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA DEL GIUDICATO INTERNO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*

Nel procedimento del contenzioso tributario, regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, sono applicabili, purché non incompatibili con le norme del citato decreto e con quelle disciplinanti le singole imposte, le Disposizioni generali del processo civile ed i principi fondamentali di esso, tra cui quello della preclusione derivante dal giudicato interno. Ne consegue che, ove sia stata impugnata tardivamente la decisione della commissione tributaria di secondo grado, e la commissione tributaria centrale abbia omesso di rilevare il giudicato formatosi su detta decisione esaminando erroneamente il merito dell'impugnazione, la preclusione derivante dal predetto giudicato va rilevata anche d'ufficio nel giudizio di Cassazione avverso tale ultima pronunzia, con Cassazione senza rinvio della medesima. (Conf 6562/81, mass n 417405; (Conf 3174/81, mass n 413745; (Conf 2391/81, mass n 413150; (Conf 6081/79, mass n 402797; (Conf 5650/79, mass n 402248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)