Sez. 1, Sentenza n. 30357 del 04/09/2025 Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288220-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida - Verifica circa la possibilità di applicare misure alternative meno restrittive del trattenimento nel CPR - Giudizio di proporzionalità - Necessità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva. (Fattispecie relativa all'annullamento del decreto del giudice di pace che aveva negato una misura meno gravosa del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri con la sola
motivazione che il trattenuto fosse "privo di passaporto"). (Conf.: Sez. 1 civ., n. 7829 del 2019, Rv. 653231-01).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 10/11/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)