Sez. 1, Sentenza n. 1396 del 07/02/1995 (Rv. 490320 - 01)
ACQUE - ACQUEDOTTI - IN GENERE | Gestore del servizio di acquedotto - Canone dovuto dagli utenti all'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione - Pagamento - Obbligo - Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 ultimo comma, della legge n. 319 del 1976 in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 cost. - Manifesta infondatezza -.
ACQUE - ACQUEDOTTI - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimenti agli artt. 3, 41 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.17, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 (nel testo modificato della legge 23 aprile 1981 n. 153, prima dell'abrogazione per effetto dell'art. 130 del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43), in base al quale il gestore del servizio di acquedotto deve pagare all'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione i relativi canoni dovuti dagli utenti, atteso che: a) in relazione all'art. 53 Cost., il contenuto dell'obbligazione del primo gestore è determinato da altra obbligazione - rientrante nel "genus" delle entrate di natura tributaria e dovuta per la sola possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione - che fa capo all'utente del servizio, nei cui confronti egli ha azione di rivalsa; b) in relazione all'art.3 Cost., la posizione del gestore del servizio di acquedotto non è ammissibile a quella del concessionario del servizio di esattoria; c) l'art. 41 Cost. non esclude che l'iniziativa privata possa essere subordinata del legislatore a specifiche condizioni, allo scopo di provvedere al soddisfacimento delle esigenze tributarie, anche costituendo debitore di imposta un soggetto diverso dal contribuente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 53, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Legge 16/05/1976 num. 319 art. 17, Legge 23/04/1981 num. 153, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)