diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 371 del 30/06/1999 (Rv. 528112 - 01)

ACQUE - IN GENERE | Canoni di depurazione delle acque - Natura giuridica - Disciplina ex art. 16 segg. legge n. 319/1976 - Disciplina ex legge n. 36/1995 (non operativa) - Disciplina ex art. 3, comma quarto, secondo legge n. 549/1995 - Prestazioni tributarie - Configurabilità allo stato - Giurisdizione per le relative controversie - Riforma delle Commissioni tributarie - Giurisdizione delle stesse.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528112-01

ACQUE - IN GENERE

I "canoni" di depurazione delle acque reflue, istituiti con gli artt. 16 e segg. della legge n. 319 del 1976, hanno natura di prestazioni tributarie, sia fino al 1993, come evidenziato dalle previsioni dell'art. 17/ter di detta legge (che rinvia a normativa di carattere tributaria o paratributario per le modalità di accertamento e di riscossione), sia nel periodo successivo, in quanto, a seguito della legge n. 36 del 1994, che aveva inteso trasformare le prestazioni in questione in corrispettivi di diritto privato, è stata ripristinata con effetto retroattivo, per le difficoltà al riguardo insorte, la previgente natura tributaria di detti canoni (art. 2, comma terzo bis del D.L. n. 79 del 1995, come convertito dalla legge n. 172 del 1995 e, poi art. 3, comma quarantaduesimo della legge n. 549 del 1995, disposizioni di cui quest'ultima ha previsto che, in attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato introdotta dall'art. 13 della legge n. 36/1994, la quota di tariffa del servizio di depurazione sia riscossa dai Comuni secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, una volta entrate in funzione le Commissioni tributarie provinciali e regionali, trova applicazione la competenza giurisdizionale di queste ultime ed è correlativamente venuta meno in materia la riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario di cui dell'art. 20, comma sesto, d.P.R. n. 638 del 1972.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 17 ter, DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 36 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 art. 2 com. 3 n. 2 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1981 num. 38 art. 3, Legge 23/04/1981 num. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)