Sez. L, Sentenza n. 3062 del 30/03/1987 (Rv. 452161 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRODUTTORI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI PRODUZIONE - AUTOMATICA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRODUTTORI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI PRODUZIONE - AUTOMATICA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al rapporto di lavoro dei produttori di compagnie assicuratrici, è legittima la clausola secondo cui il produttore si obbliga al raggiungimento di un determinato livello minimo di produzione (o di rendimento), atteso che tale clausola, pur non facendo sorgere un'obbligazione di risultato propria del contratto di lavoro autonomo, in quanto l'attività è pur sempre svolta alle dipendenze e sotto le direttive dell'imprenditore, è compatibile con la struttura del rapporto di lavoro subordinato, la cui prestazione sia caratterizzata da notevole autonomia operativa e non sia soggetta a vincoli di orario né a specifiche Disposizioni concernenti la frequenza e le modalità di visita alla clientela e gli itinerari da seguire. In tal caso dal mancato raggiungimento del minimo di produzione non può discendere automaticamente la risoluzione del rapporto, ancorché tale conseguenza sia espressamente prevista dal contratto collettivo o individuale, ma il giudice deve verificare se sussista una giusta causa od un giustificato motivo di licenziamento accertando se il livello pattuito sia concretamente raggiungibile da parte della media dei lavoratori addetti ad una determinata specifica attività ed operanti nella stessa zona; se la carenza di rendimento del produttore, rispettivo al minimo di produzione dedotto in contratto, sia di entità tale da costituire inadempimento notevole degli obblighi assunti; se, infine, lo scarso rendimento derivi - anche alla stregua di elementi presuntivi ed indiziari - da negligenza del produttore, tenendo conto che, ove la prestazione lavorativa si svolga fuori dalla Sede dell'impresa senza alcuna possibilità di sorveglianza da parte del datore di lavoro, l'unica possibilità di controllare la diligenza del produttore consiste proprio nella predeterminazione di un livello minimo di produzione. (V 5967/84, mass n 437634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)