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Sez. L, Sentenza n. 5967 del 21/11/1984 (Rv. 437634 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - RAPPORTO PER LA PROMOZIONE E STIPULAZIONE DI AFFARI IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO, COMPORTANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA FUORI DELLA SEDE DELL'IMPRESA - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - ACCERTAMENTO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CRITERI - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI MINIMI DI PRODUZIONE COME GIUSTIFICATO MOTIVO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437634-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - RAPPORTO PER LA PROMOZIONE E STIPULAZIONE DI AFFARI IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO, COMPORTANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA FUORI DELLA SEDE DELL'IMPRESA - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - ACCERTAMENTO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CRITERI - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI MINIMI DI PRODUZIONE COME GIUSTIFICATO MOTIVO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di rapporti di lavoro che (come quello del produttore assicurativo), consistendo la prestazione del dipendente nel promuovere e stipulare affari per il datore di lavoro, comportano che la prestazione medesima si svolga fuori della Sede dell'impresa, senza alcuna possibilità di sorveglianza nel momento dell'esecuzione dell'attività lavorativa, resta salva solo la possibilità di controllare la diligenza del lavoratore con il determinare un rendimento economico minimo, che deve essere da costui raggiunto. In detta ipotesi il giudice, nel valutare il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, al fine del giudizio da rendere sulla sussistenza o meno del giustificato motivo di licenziamento fondato sul mancato raggiungimento di prestabiliti limiti di produzione, deve avere riguardo non tanto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva o da quella individuale, ma ai minimi che in concreto appaiono raggiungibili da parte della media dei lavoratori addetti a quella specifica attività ed operanti nella medesima zona, valutando altresì adeguatamente, in rapporto ai concreti interessi della controparte, la gravità dell'inadempimento del lavoratore comportata dalla misura del sottorendimento rispetto ai predetti minimi di produzione e se tale sottorendimento derivi dalla negligenza del lavoratore nell'espletamento delle prestazioni formanti oggetto del contratto, senza che tale valutazione possa risultare preclusa dalla circostanza che il contratto individuale o collettivo espressamente prevedano il mancato raggiungimento dei ripetuti minimi come giustificato motivo di licenziamento. (V 364/84, mass n 432611; (V 2797/83, mass n 427711; (V 203/83, mass n 425028; (V 5716/81, mass n 416409; (V 5880/80, mass n 409685).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)