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Sez. 1, Sentenza n. 4307 del 15/05/1997 (Rv. 504374 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Iscrizione all'albo in sede di prima formazione - Requisito del riconoscimento nel campo specifico delle discipline psicologiche ex art. 32 della legge n. 56 del 1989 - Certificazioni o attestazioni - Necessità - Esclusione - Particolare apprezzamento e prestigio presso gli specialisti della materia - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504374-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

In tema di diritto all'iscrizione all'albo degli psicologi in sede di prima applicazione della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il "riconoscimento" nel campo specifico delle discipline psicologiche previsto dall'art. 32 lett. d) della legge quale condizione dell'iscrizione per coloro che, non trovandosi nelle situazioni di cui alle precedenti lettera a, b, e c dello stesso articolo abbiano operato per almeno tre anni nel campo delle discipline suddette, deve tradursi, senza che abbiano rilievo mere attestazioni o certificazioni di carattere documentale, in un particolare apprezzamento nella comunità scientifica, nel conseguimento di uno spiccato prestigio presso gli specialisti della materia, nell'attribuzione di meriti significativi tali da attribuire al soggetto una posizione differenziata nel campo specifico rispetto agli altri operatori del settore, non in ambito locale ma in quello nazionale o internazionale, avendo il legislatore inteso consentire l'iscrizione all'albo professionale a persone che per i risultati raggiunti nel campo specifico, diano garanzie di adeguata professionalità ad onta della mancanza del titolo di studio e della brevità del periodo in cui hanno operato.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)