Sez. 1, Sentenza n. 1577 del 28/02/1996 (Rv. 496076 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge - Titoli idonei - Attività di insegnamento.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Nel quadro dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 - che disciplina l'iscrizione nell'albo degli psicologi in sede di prima applicazione della legge stessa - l'attività didattica costituente di per sè titolo idoneo abilitante per l'iscrizione è quella prevista nella lettera a) del cennato articolo 32, onde restano escluse altre attività d'insegnamento non riconducibili a quella previsione (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto il diritto ad ottenere l'iscrizione nell'albo degli psicologi ad un soggetto il quale aveva svolto attività si docente dei corsi di psicologia generale e speciale presso il Centro meridionale ricerche e formazione).
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)