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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 12/02/1997 Cc. (dep. 26/03/1997) Rv. 207181 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Sanzione detentiva introdotta dalla legge n. 50 del 1994 - Modificazione della competenza per materia - Opera solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
Stato
decisa il 1997-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207181-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

L'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, che ha previsto della pena della reclusione da uno a quattro anni per il reato di contrabbando, allorché la quantità di T.L.E. supera i 15 kg., è una norma di natura sostanziale. Ne consegue che la modificazione mediata che essa determina sulla competenza per materia non opera per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, per i quali trova applicazione il principio della ultrattività della norma più favorevole. (Fattispecie in tema di conflitto, relativamente al quale è stata ritenuta la competenza del Pretore, sul rilievo che la sanzione irrogabile era solo quella pecuniaria, prevista dalla normativa antecedente alla citata legge n. 50 del 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)