Sez. 3, Sentenza n. 2338 del 22/05/1996 Cc. (dep. 01/10/1996) Rv. 206405 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chilogrammi - Punibilità anche con la reclusione ex art. 2 legge n. 50 del 1994 - Fattispecie: preteso reato autonomo con applicabilità di sola pena detentiva.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Il contrabbando semplice - previsto dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e punito con la multa - quando ha per oggetto il tabacco lavorato estero e riguarda una quantità superiore ai quindici chilogrammi è punito anche con la pena della reclusione da uno a quattro anni, in virtù dell'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50. (Nella specie, nel rigettare il ricorso con il quale si deduceva che il giudice doveva applicare solo la pena detentiva e non anche quella della multa, giacché l'art. 2 della legge n. 50 del 1994 ha introdotto una fattispecie autonoma di reato per il contrabbando di t.l.c. superiore ai quindici chilogrammi, che ha punito solo con la pena della reclusione, la Suprema Corte ha osservato che il legislatore del 1994, nel chiaro intento di aggravare il trattamento sanzionatorio per il contrabbando di tabacco, ha introdotto una circostanza aggravante per il caso in cui la quantità del tabacco contrabbandato superi una soglia determinata, aggiungendo alla pena pecuniaria prevista dal testo unico in materia doganale). (Ferme cioè le sanzioni ivi stabilite anche la pena detentiva).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 293 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 296 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)