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Sez. 1, Sentenza n. 793 del 06/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204013 - 01

Finanze e tributi - Reati doganali - Contrabbando | Aggravamento sanzionatorio di cui all'art. 2 legge n. 50 del 1994 - Competenza per i procedimenti relativi a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale legge - Resta immutata - Ragione.
Stato
decisa il 1996-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204013-01

Finanze e tributi - Reati doganali - Contrabbando

Poiché la norma di cui all'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, che ha modificato in "pejus" la sanzione prevista per il reato di contrabbando, comminando la pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria allorché la quantità di T.L.E. è superiore ai 15 kg., ha natura di norma sostanziale, la modificazione mediata che essa determina sulla competenza per materia non opera per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, prevalendo il principio della ultrattività della norma più favorevole sul principio "tempus regit actum", proprio delle norme processuali. Ne consegue che per tali fatti permane la competenza del Pretore. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)