Sez. 1, Sentenza n. 856 del 12/02/1981 (Rv. 411348 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - DECORSO DEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI PREVISTO DALL'ART 24 DELLA LEGGE DOGANALE - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - PRECLUSIONE - INDICAZIONE DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI CONTENUTA NELLA INGIUNZIONE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - DECORSO DEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI PREVISTO DALL'ART 24 DELLA LEGGE DOGANALE - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - PRECLUSIONE - INDICAZIONE DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI CONTENUTA NELLA INGIUNZIONE - IRRILEVANZA.*
Il decorso del termine di quindici giorni stabilito per la opposizione all'ingiunzione dall'art 24 della legge 25 settembre 1940 n 1424 (legge doganale) preclude al contribuente la possibilita di contestare la pretesa tributaria, a nulla rilevando che l'ingiunzione contenga l'intimazione a pagare la somma dovuta nel termine di trenta giorni, poiche il termine per il pagamento - disciplinato dall'art 2 del tu 14 aprile 1910, n 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato - non influisce sul termine per la proposizione dell'opposizione, ove questo sia regolato espressamente da norme speciali. (Conf 4640/77, mass n 388244; (Conf 3561/74, mass n 372078).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)