diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3561 del 12/11/1974 (Rv. 372078 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - TERMINE - OSSERVANZA - NECESSITA - INOSSERVANZA - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - DEFINITIVITA.*
Stato
decisa il 1974-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372078-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - TERMINE - OSSERVANZA - NECESSITA - INOSSERVANZA - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - DEFINITIVITA.*

L'inutile decorso del termine di quindici giorni previsto per l'opposizione all'ingiunzione fiscale in materia doganale preclude al contribuente ogni possibilita di contestare la pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che l'accertamento tributario, contenuto nell'ingiunzione non opposta, diviene definitivo. (Conf 143'72, mass n 355885).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)