Sez. 5, Sentenza n. 9954 del 07/07/1999 Ud. (dep. 05/08/1999) Rv. 213967 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Rinnovazione della citazione - Art.143 disp. att. cod.proc.pen. - Applicabilità - Limiti - Nullità della citazione a giudizio - Esclusione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE
In tema di nullità della citazione a giudizio dell'imputato, poiché il rapporto processuale non risulta validamente costituito, il giudice non può, ai sensi dell'art 143 disp.att. cod.proc.pen., procedere, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, alla rinnovazione di detta citazione. Invero, poiché la intervenuta nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, il giudice del dibattimento è tenuto a trasmettere gli atti al PM, con la conseguenza che l'imputato è nuovamente ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la definizione del procedimento con applicazione di riti alternativi. (Fattispecie in cui, a seguito di nullità dell'ordinanza che dichiarava la contumacia per mancato rispetto dei termini di sospensione feriale, il pretore, invece di rimettere gli atti al PM per il nuovo decreto di citazione a giudizio, aveva provveduto direttamente alla citazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)