Sez. L, Sentenza n. 3469 del 07/03/2003 (Rv. 560990 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA - In esodo anticipato - Impossibilità di fruire dell'intero periodo di ferie maturate - Esonero del datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex art. 1 legge n. 141 del 1990, l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non può essere valutata a danno del lavoratore, giacché in virtù dalla ratio delle disposizioni collettive vigenti (art. 4 comma quattordicesimo del contratto collettivo 1993/95, integrativo del precedente art. 52 comma nono del ccnl 90/9), nella specie correttamente individuata dal giudice di merito, il lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie, a meno che sia dimostrato un suo irragionevole rifiuto di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro, in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 07/06/1990 num. 141 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)