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Sez. 4, Sentenza n. 22661 del 06/04/2017 Cc. (dep. 09/05/2017) Rv. 270065 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Obbligo del giudice di accogliere o rigettare in toto la richiesta - Sentenza che non pronunci su tale parte della richiesta - Illegittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270065-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di patteggiamento, nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)