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Sez. 3, Sentenza n. 20383 del 10/04/2001 Cc. (dep. 19/05/2001) Rv. 219520 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Obbligo del giudice di accogliere o rigettare in toto la richiesta - Sentenza che non pronunci su tale parte della richiesta - Illegittimità.
Stato
decisa il 2001-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219520-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M. il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. (In applicazione di tale principio la corte ha annullato la decisione del giudice che in assenza del certificato penale dell'imputato aveva pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.senza pronunciarsi su tale parte della richiesta, disponendo solo successivamente l'acquisizione del predetto certificato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)