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Sez. 5, Sentenza n. 17496 del 09/12/2002 (Rv. 559076 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Quote od azioni della incorporata - Detenzione da parte della incorporante - Disavanzo di fusione - Sussistenza - Iscrizione non tassabile, fino a concorrenza del disavanzo, del valore di avviamento dell'azienda dell'incorporata - Ammissibilità - Quote annuali di ammortamento del valore di avviamento - Detrazione dall'imponibile - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559076-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e nella ipotesi di incorporazione di una società di capitali le cui quote od azioni siano detenute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le quote od azioni medesime, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minor valore "di libro" del patrimonio netto della incorporata, ove tale differenza dipenda dall'avviamento dell'azienda dell'incorporata medesima, iscrivendo nell'attivo del bilancio(o del conto economico)una corrispondente posta di avviamento, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito tassabile, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, e può inoltre detrarre dall'imponibile quote annuali di ammortamento del valore dell'avviamento, a norma dell'art. 68, terzo comma, del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, ove l'onerosità dell'acquisizione di tale avviamento sia in sè evidenziata dalla contestualità o comunque prossimità nel tempo dell'incorporazione rispetto all'acquisto di dette partecipazioni, oppure, in ipotesi di soluzione di continuità fra le due operazioni, sia dimostrata la riferibilità di parte del prezzo pagato per quelle partecipazioni all'avviamento poi incamerato con la fusione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)