Sez. 5, Sentenza n. 25612 del 01/12/2006 (Rv. 594454 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Distribuzione degli utili della società incorporata in pendenza del procedimento di fusione - Effetti - Aumento del disavanzo di fusione - Recupero a tassazione - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riferimento all'incorporazione di una società di capitali le cui quote siano possedute in tutto o in parte dall'incorporante, è legittimo, ai sensi della norma antielusiva dettata dall'art. 123 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il recupero a tassazione del maggior disavanzo di fusione derivante dalla distribuzione degli utili della società incorporata, intervenuta in pendenza del procedimento di fusione, trattandosi di operazione vietata dall'art. 2502, secondo comma, cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22), che, ancorchè efficace in quanto non impugnata per difetto d'interesse dei soci e dei creditori, determina un'alterazione della situazione patrimoniale descritta nel bilancio di fusione ed incide sull'ammontare del disavanzo, che la società incorporante ha il diritto di dedurre dall'imponibile degli anni successivi, a titolo di costo sostenuto per l'avviamento della società incorporata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2502, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)