Sez. 1, Sentenza n. 21486 del 11/11/2004 (Rv. 578016 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Riduzione della sanzione - Domanda da parte dell'opponente - Necessità - Affermazione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, la modifica dell'ordinanza - ingiunzione, limitatamente all'entità della sanzione, non può essere disposta dal giudice se non in accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di merito con la quale il giudice aveva disposto la riduzione della sanzione in difetto della domanda dell'opponente).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)