Sez. 3, Sentenza n. 20 del 04/01/2000 (Rv. 532677 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace - Valore della causa non eccedente lire due milioni - Applicazione di norme di legge - Impugnabilità per cassazione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Qualora la sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata in causa il cui valore non eccede lire due milioni, il ricorso per cassazione, proponibile immediatamente in considerazione della non appellabilità della sentenza, non può rimettere in discussione la regola equitativa alla quale si è attenuto il giudice di pace e ciò anche quando il giudice di pace abbia applicato una regola di diritto, dovendosi reputare che l'abbia considerata conforme a quella equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)