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Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999 (Rv. 524540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio di opposizione a precetto - Controversia non eccedente i due milioni - Regola della non deducibilità, in sede di opposizione all'esecuzione forzata promossa in forza di titolo esecutivo giudiziale, di fatti estintivi, impeditivi o modificativi deducibili invece nel processo di cognizione definito con la formazione del titolo - Natura processuale della regola - Applicazione da parte del giudice di pace - Pretesa erroneità di tale applicazione - Deduzione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Con riferimento al caso nel quale la sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata in causa il cui valore non eccede lire due milioni, il ricorso per cassazione (proponibile immediatamente, in considerazione dell'inappellabilità di detta sentenza), non può rimettere in discussione la regola equitativa alla quale si è attenuto il giudice di pace e ciò anche quando il giudice di pace abbia applicato una regola di diritto, dovendosi reputare che l'abbia considerata conforme a quella equitativa. Questi principi, tuttavia, non trovano applicazione, se il ricorso per cassazione si basa su uno dei motivi indicati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., cioè sulla violazione di norme processuali, con la conseguenza che, essendo di natura processuale (in quanto basata sul vincolo nascente dalla cosa giudicata, se il titolo sia passato in cosa giudicata, e sulla disposizione dell'art. 161 cod. proc. civ., relativa alla conversione delle nullità in motivi di impugnazione, se il titolo non sia ancora passato in cosa giudicato) la regola, per cui, in sede di opposizione ad un'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa esecutiva, che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio di cognizione nel quale si formò il titolo stesso, la pretesa applicazione erronea nel caso concreto di detta regola è ben dedotta come motivo di ricorso per cassazione (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso, nel quale una sentenza del giudice di pace, resa in causa di valore inferiore a lire due milioni, aveva, nel decidere un'opposizione a precetto, fatto applicazione della suddetta regola e si sosteneva che essa fosse erronea).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)