Sez. 2, Sentenza n. 2984 del 29/03/1999 (Rv. 524695 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace - Valore della causa non eccedente lire due milioni - Applicazione di norme di legge - Permanenza della natura equitativa del giudizio - Impugnazione della sentenza in sede di legittimità - Limiti - Inesistenza o apparenza della motivazione - Ricorribilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Nelle cause di valore non eccedente lire due milioni che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. devono essere decise dal Giudice di pace secondo equità, non rileva che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, dovendosi presumere che il predetto giudice abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto eventualmente applicate alle regole di equità. Le anzidette decisioni del Giudice di pace sono impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando", limitatamente alle violazioni delle norme e dei principi costituzionali, nonché alle violazioni dei principi generali dell'ordinamento, mentre non sono denunciabili le violazioni dei principi regolatori della materia vincolanti in passato il Giudice conciliatore. Possono altresì essere impugnate per inesistenza della di motivazione o quando questa risulti apparente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)