Sez. L, Sentenza n. 3391 del 07/04/1987 (Rv. 452426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE COLLETTIVA DI SPECIFICHE INADEMPIENZE COME GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLA REALE GRAVITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - NECESSITÀ - CRITERI - CONTENUTO OGGETTO E PORTATA SOGGETTIVA DELLA CONDOTTA - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE COLLETTIVA DI SPECIFICHE INADEMPIENZE COME GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLA REALE GRAVITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - NECESSITÀ - CRITERI - CONTENUTO OGGETTO E PORTATA SOGGETTIVA DELLA CONDOTTA - RILEVANZA.*
La previsione, in Sede di contrattazione collettiva, di specifiche inadempienze del lavoratore subordinato come giusta causa di licenziamento, non esime il giudice dalla necessità di accertare, anche d'ufficio, in concreto la reale gravità del comportamento di quest'ultimo, in relazione al disposto dell'art. 2119 cod. civ., che impone di valutare se tale comportamento appaia idoneo a ledere gravemente e irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente, tenendo a tal fine conto della natura e qualità del rapporto intercorso tra le parti, della qualità e del grado del particolare vincolo di fiducia che il rapporto comportava, della specifica Mancanza commessa dal lavoratore, considerata e valutata non solo nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, in relazione ai motivi e all'intenzionalità, o meno, del comportamento del lavoratore medesimo. (Conf 158/84, mass n 432408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)