Sez. L, Sentenza n. 930 del 09/02/1990 (Rv. 465228 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN COMPORTAMENTO COME GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN COMPORTAMENTO COME GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
La circostanza che la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento del lavoratore come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento non esime il giudice del merito (la cui valutazione, se correttamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità) dall'Obbligo di valutare la gravità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della condotta del lavoratore. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso, con riguardo all'art. 25 del C.C.n.L. 1 settembre 1983 dell'industria metalmeccanica, che l'elemento fiduciario del rapporto di lavoro fosse stato leso dall'allontanamento del lavoratore dal posto di sorveglianza, in considerazione, in particolare, della sua brevità e della permanenza nel posto di altri colleghi addetti allo stesso servizio). (V 5429/87, mass n 453999; (V 3391/87, mass n 452426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 01/10/1983 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)